Note legali
Le recenti modifiche apportate all'art. 70 della legge n. 633/41.
SCRITTO DA: LORENZO NIZZI GRIFI GARGIOLLI giovedì 31 gennaio 2008
L'art 70 della legge n. 633/41 (d'ora in poi LDA), come è noto, prevede la possibilità di utilizzare "brani o parti di opera"e di comunicarli al pubblico, "se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Delle opere è consentito effettuare un riassunto, una citazione o la riproduzione e la loro comunicazione al pubblico sono liberi. Inoltre "se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Il 25 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 21) la Legge 9 gennaio 2008 n. 2 intitolata "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori" che entrerà in vigore il 9 Febbraio 2008, ove, a fianco di alcune disposizioni che rivoluzionano gli aspetti relativi alla forma giuridica della SIAE e alla competenza giurisdizionale sugli atti emessi dall'ente stesso, viene prevista l'introduzione nell'alveo dell'art.70 LDA di un nuovo comma che recita quanto segue:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
L'art 70 CDA nella sua originaria formulazione, volendo semplificare, può essere considerato una sorta di traduzione approssimativa, nei contenuti e nei concetti sottostanti, della nota dottrina di estrazione anglo americana denominata "fair use". Secondo tale dottrina, che trova poi espressa previsione all'art. 107 del Copyright Act Statunitense del 1976, le opere coperte da copyright possono essere utilizzate senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'autore se ciò avviene per rispondere alle esigenze e finalità espresse nella Costituzione degli Stati Uniti d'America all'art.1 Sezione 8, ovvero per il progresso delle scienze e delle arti utili. Viene cioè prevista una sorta di contemperamento fra l'assolutezza del diritto in capo al creatore dell'opera ed i benefici sociali e culturali che la libera diffusione dell'opera comporta a favore della collettività.
Non è certo questa la sede per effettuare una comparazione approfondita fra il copyright di matrice statunitense ed il diritto d'autore nostrano, in considerazione del fatto che tanto la storia quanto i sistemi giuridici di riferimento sono piuttosto distanti, ma basti ai fini della presente trattazione sapere che il "fair use" non è solo una norma ma anche un corposo materiale giurisprudenziale che nel corso degli anni ha ridefinito e sostanzializzato il diritto dell'utente al libero utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore. In Italia le pronunce di legittimità relative all'art. 70 sono scarne e troppo risalenti nel tempo per poter in qualche modo essere considerate illuminanti, soprattutto ai fini di un interpretazione analogica estensiva del dettato normativo [1].
Se l'art 70 LDA, nei limiti di cui sopra, introduceva in parte già la possibilità di un utilizzo libero di opere protette dal diritto d'autore, il necessario adeguamento della disciplina alle mutate condizioni socio economiche – il web, la condivisione del sapere in tempo reale, i siti didattici ed i blog dei professori, per citare solo alcune delle peculiarità – ha spinto il legislatore ad introdurre il comma 1 bis che di fatto, per i motivi che esporremo, crea problemi di un certo spessore. Pietro Folena, presidente della Commissione Cultura alla Camera (che ha elaborato la modifica), ha affermato che
l'aggiunta di questo comma è stato ispirato dalla necessità di "creare un primo spazio online libero dalle pastoie del vecchio diritto d'autore. L'abbiamo fatto tenendo conto delle migliaia di professori che hanno ricevuto multe e ingiunzioni, dalla SIAE, per avere pubblicato opere a scopo didattico sui propri siti".
Al di là delle motivazioni sottostanti, sostanzialmente condivisibili, che hanno spinto all'inserimento della novella legislativa, la formulazione della norma non è convincente e presta il fianco a numerose considerazioni.
Come prima nota critica siamo tenuti ad osservare il dato di fatto che nonostante da anni sia stata istituita un apposita commissione per la riforma della legge 633/41, presieduta dal Prof. Alberto Maria Gambino e che questa abbia già sottoposto recentemente una bozza del testo modificato, la recente novella legislativa non sembra averne tenuto conto in alcun modo.
La "bozza Gambino" infatti riforma l'art. 70 LDA superando in gran parte le evidenti limitazioni proprie del testo attuale. Innanzitutto sono state eliminate le parti della norma precedente che limitavano la libertà di citazione , riassunto o riproduzione alle sole "parti o brani dell'opera", escludendola nel caso che riguardasse l'opera nella sua totalità. Oltre tutto sono stati anche aggiunti in modo molto più comprensivo e meno indefinito le finalità per cui potranno essere utilizzate le opere. Giova in questa sede riportare per intero la riforma proposta:
"1.Nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa averci accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di parodia, caricatura e pastiche, di discussione, e sempre che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore.
2. In ogni caso sono liberi, per finalità di critica o di rassegna, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, che siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".
Si noti come è stato recepito nella sostanza quanto il Copyright Act prevede all'art. 107 sopra menzionato: "Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A (relativo ai diritti del titolare dell'opera n.d.t.), the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright [...]"
Ora converrà calarci nel merito della novella legislativa ed esaminare la vera criticità della norma. Ci riferiamo a quanto la norma prevede relativamente alla libera pubblicazione "attraverso la rete internet" e a titolo gratuito, "di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico". Cosa significa "a bassa risoluzione o degradate"? Pur consapevoli del fatto che la definizione dei limiti e le applicazioni nello specifico di tale norma saranno rimessi ad un apposito decreto del Ministero delle Attività Produttive, non possiamo non esprimere perplessità su tale pressappochismo legislativo, pericoloso da un punto di vista legislativo, tecnico informatico e culturale.
In un paese come il nostro dove legiferare sembra essere divenuta un'arte esercitabile da chiunque abbia un'idea anche solo approssimativa di com'è strutturato un precetto giuridico e tanti sono gli esempi nel campo delle nuove tecnologie, utilizzare termini generali e indefiniti come "bassa risoluzione" o, peggio, "degradate", rappresenta un vero attacco alla certezza del diritto ed al principio di tassatività del precetto.
A dimostrazione di ciò proviamo ad interrogarci su cosa significhi "immagine degradata o a bassa risoluzione". Per evitare di incorrere nella sanzione legislativa, il cittadino che legge la norma deve sapere esattamente quando un brano musicale od un'immagine è da considerarsi degradata o a bassa risoluzione. Ed allora: dovremo fare riferimento al numero di pixel, al formato, al bitrate del file audio o a qualche altro parametro? In linea teorica tutto ciò che viene pubblicato su un sito, sia immagini che musiche, è "degradato"; difatti un qualsiasi file .mp3 od un file .jpeg, quale che sia la qualità dello stesso, è da un punto di vista tecnico una versione "degradata" del formato originale. Quindi poniamoci la domanda inversa: quando un file musicale o un'immagine pubblicata su internet non è degradata o a bassa risoluzione rispetto al formato originale? Praticamente quasi mai.
La norma inoltre consente la pubblicazione del materiale con l'ulteriore condizione che l'utilizzo non sia a "scopo di lucro". A quale lucro si sta facendo riferimento? A quello diretto o a quello indiretto? Se intendiamo lucro diretto – ove il soggetto guadagna dalla vendita di quel determinato bene immesso on line – possiamo affermare intanto che un sito come Wikipedia - associazione senza scopo di lucro - potrà continuare tranquillamente a pubblicare immagini e/o suoni degradati. Se intendiamo invece lucro indiretto – guadagno indirettamente dalla pubblicazione di una foto o di un brano musicale – da una parte potrebbero sorgere problematiche per quel blog che, grazie ai banners pubblicitari, ha consistenti entrate ed il gestore ne beneficia economicamente, mentre dall'altra, diverso discorso si porrà per quei blog, la stragrande maggioranza in verità, ove i proventi pubblicitari sono appena sufficienti per coprire le spese di gestione (affitto spazio web)[2].
Ultima criticità concerne la riserva di legge contenuta nella seconda parte del comma 1 bis. Non è certo straordinario che norme primarie rimandino a norme secondarie – o melius, in relazione al caso specifico, a fonti regolamentari - per la definizione di aspetti tecnici richiamati, tuttavia, in considerazione delle palesi criticità definitorie della norma, non siamo sicuri che sia stata la decisione più lungimirante. Ai fini della necessaria certezza del diritto e saremmo tentati di dire anche chiarezza, ci saremmo auspicati dal legislatore uno sforzo maggiore per evitare che gli inevitabili ritardi che l'emanazione del decreto ministeriale comporterà, creino fin da subito seri problemi applicativi.
Ci sembra quindi in definitiva che il precetto legislativo, oltre che colmo di problematiche applicative, sia svuotato di ogni significato concreto e rimandare la definizione di aspetti tecnici fondamentali ad un decreto ministeriale non aiuterà "l'uomo di strada" ad avere nell'immediato un'idea sufficientemente precisa di cosa potrà o meno pubblicare sul proprio sito internet. Perché allora, ripetiamo, il Ministro non ha semplicemente accolto i suggerimenti di riforma proposti dalla commissione Gambino che riscrive l'art.70 in modo chiaro e veramente al passo con i tempi e in linea con le esigenze culturali di una società dove la popolazione attinge gran parte del sapere dai siti web?